
Terminata la lettura della notizia, mi sono di molto rallegrato. Da quando infatti sono state inasprite le pene per chi guida in stato di ebbrezza, la mia unica possibilità di uscire e alzare un po’ (non esageratamente, s’intende) il gomito era quella di andare in bicicletta. Quante volte sono tornato a casa alticcio, canticchiando vecchie nenie romagnole e zigzagando allegramente…! Convinto di essere completamente al sicuro da qualsiasi sanzione. Poi però la tremenda delusione: anche in sella alla bicicletta nessuna pietà. A quel punto ho continuato come prima, ma senza canzoni e con linea di marcia retta (per quanto possibile). Sperando di non incappare in qualche controllo. E così, quando stamane ho letto la notizia, è stata una grande liberazione. A quel punto ho cercato qualche approfondimento sul web e mi sono accorto che già qualche tempo fa la Cassazione si era occupata di un caso analogo. Con sentenza numero 10684/12 infatti la Corte aveva stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente prevista dall’art. 186 del Codice della Strada non si applica se la violazione si realizza alla guida di un mezzo per il quale non è prescritta alcuna abilitazione alla guida. Dunque nessuna novità. Leggendo quelle righe però, mi è saltato all’occhio un aggettivo: “accessoria”. Sanzione amministrativa accessoria. “Accessoria a che?” mi sono detto. “Vuoi vedere che mi è sfuggito qualcosa?”. E così sono andato a dare un’occhiata al Codice della Strada: l’articolo 186, al primo comma, afferma che “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”. La formula è generica e vi rientrano naturalmente tutte le fattispecie di guida. Dunque anche la guida della bicicletta: basta transitare lungo una strada pubblica. Mi si è gelato il sangue: possibile che non abbia mai prestato attenzione a questo dettaglio? Non ci si fa mai caso (almeno per me è così), ma quando per esempio i gruppi di ciclisti amatoriali passano con il semaforo rosso, commettono un’infrazione al codice. Un’infrazione grave. Così quando s’imbocca un senso unico. L’idea che ho sempre avuto, e che fa parte un po’ del comune sentire, è che la bicicletta abbia meno vincoli delle automobili, che sia tenuta ad un rispetto più blando delle norme di circolazione. Il perché risiede nel fatto che la bicicletta è vista non come un mezzo di trasporto classico, con tanto di doveri e divieti, bensì come strumento innocuo di svago e di piacere. Sciolto dalle regole. Anche perché il pensiero che banalmente soggiace a tale idea è: “Anche se vado contro qualcuno con la bici, non è che l’ammazzo…”. E invece no, una guida scorretta può provocare incidenti e danni gravissimi al pari di un’automobile. Ed ecco perché i Carabinieri, rilevando nel tizio sbronzo in bicicletta un tasso alcolemico molto alto, hanno fatto scattare l’accusa di guida in stato di ebbrezza, con relativa condanna ad un mese e mezzo di arresto (convertito nella corrispondente pena pecuniaria) e mille euro di ammenda. La Cassazione ha poi stabilito che non si debba applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente. Bella consolazione, verrebbe da dire: e ora chi glielo dice al mio amico Giovanni che da sempre mette nella borraccia il Barbera?
Non c’è niente da fare: se volete bere un goccio, lasciate stare tutto ciò che ha a che fare con le ruote. Prendete al limite un taxi, o tirate a sorte per chi resta a secco quella sera (come fanno in Inghilterra e non solo). Ma niente bicicletta, mi raccomando. È triste, ma questo è quanto. Al limite potete andare a piedi. In attesa che qualcuno non introduca nel Codice della Strada qualche sanzione accessoria e non, anche per l’allegrotto a due zampe.
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